A far data dal 1° gennaio 2012, secondo le disposizioni all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 ( Legge di Stabilità 2012), le certificazioni in ordine e stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.); nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.), i certificati (nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, etc.) sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione ai doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2 lett. a), del DPR N. 445/2000;
La certificazione, rilasciata nell’ambito dei rapporti con soggetti privati, con l’osservanza delle norme sull’imposta di bollo e diritti di segreteria, recherà la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. .
L’autocertificazione non comporta alcun costo (imposta di bollo e diritti di segreteria) e non necessita di autentica di firma.
Dalla Sede Municipale, 02 gennaio 2011
Il Sindaco
Dott.ssa Rossella QUINTO
In allegato trovate copia dei modelli di autocertificazione.
- Mod. Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà
- Mod. Autocertificazione